Formazione continua: Partecipazione degli iscritti ad eventi e attività formative
L’iscritto ha l’obbligo di conservare per un periodo di cinque anni dalla scadenza del triennio di valutazione tutta la documentazione inerente la propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.
La partecipazione effettiva e adeguatamente documentata a un evento o attività formativa costituisce la modalità normale di adempimento dell’obbligo formativo.
Gli eventi e le attività formative, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, sono scelti liberamene dagli iscritti fra quelli attuati dai CROAS anche di concerto fra loro o con ordini/associazioni di altre professioni, avvalendosi anche della collaborazione di associazioni professionali o di altri enti abilitati.
L’iscritto deve rispettare nella scelta il vincolo di almeno n.15 crediti formativi nel triennio per attività ed eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia.
Si prevede per l’iscritto la possibilità di assolvere l’obbligo formativo con la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi indicati all’art. 5, c. 1, (punti a), b), c), d) del Regolamento e con lo svolgimento delle attività come indicate nello stesso articolo 5 del regolamento punti a), b), c), d), e), f), g), h), i).
Le attività formative sono distinte dagli eventi formativi. Le prime sono comportamenti valutati come idonei a surrogare la partecipazione agli eventi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo, i secondi corrispondono ad occasioni di formazione di cultura professionale.
Lo svolgimento di un’attività formativa può far ritenere assolto, nella misura di volta in volta valutata e accreditata dal CROAS, l’obbligo formativo.
Affinché i singoli eventi formativi attribuiscano crediti, è necessario ottenere il preventivo accreditamento dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio dell’Ordine Regionale ove il singolo evento si svolge.
Nel caso in cui gli eventi non siano stati preventivamente accreditati, anche in presenza di richiesta di riconoscimento da parte del singolo interessato, gli stessi saranno valutati opportunamente dai CROAS in base alla significatività e qualità dell’intervento.
Il tetto massimo dei crediti attribuibili (90 crediti per il triennio sperimentale) deve intendersi rapportato all’intero periodo triennale di valutazione dell’obbligo formativo e non all’anno formativo.
L’assistente sociale che sia consigliere dei CROAS e del CNOAS non può esaurire la sua attività solo in tale veste e in quella di relatore, ma dovrà partecipare in qualità di discente a eventi formativi in cui non figura tra gli organizzatori.
Scopo della longlife learning, è la costante e omogenea crescita culturale durante tutto l’arco della vita professionale, ciò sconsiglia l’adempimento del debito formativo unico, cioè il conseguimento, nello stesso contesto, di un numero di crediti superiore a 25.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari all’80%.
9.1. Adempimenti degli iscritti
Ogni iscritto deve attestare al CROAS, mediante compilazione di un modulo, possibilmente on line, quale sia stato il percorso formativo seguito nell’anno, indicando gli eventi formativi, data e crediti conseguiti. La dichiarazione effettuata dall’interessato in conformità a quanto richiesto dal co.1 dell’articolo 7 del Regolamento, dal medesimo sottoscritta, vale quale certificazione di veridicità di quanto affermato.
I possibili illeciti disciplinari collegati all’obbligo di formazione sono:
- inadempimento (totale o parziale) dell’obbligo formativo;
- adempimento dell’obbligo formativo ma mancata sua certificazione;
- adempimento dell’obbligo formativo, deposito della certificazione, ma infedeltà della stessa.
9.2. Esoneri
Sono esonerati dall’adempimento dell’obbligo formativo quegli assistenti sociali le cui situazioni soggettive costituiscono causa di esonero, così come previsto dall’art. 6 del Regolamento co. 2, 3, 4:
co. 2. |
Il Consiglio dell’Ordine competente, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
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co. 3. | L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento. |
co. 4. | All’esonero, se parziale, consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità. |
Il Consiglio dell’Ordine competente, su domanda dell’interessato, può esonerare altresì nei casi di:
- assistenza ai familiari ai sensi della normativa vigente.
- disoccupazione, inoccupazione, lavoro part-time.
- docenti assistenti sociali, relativamente alle materie di insegnamento. La dispensa dall’obbligo non è però totale; esso infatti residua per l’aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale.
indice
- 1. Doveri degli iscritti
- 2. Abilitazione all’attività formativa continua
- 3. Tipologia delle agenzie accreditabili
- 4. Requisiti richiesti per l’accreditamento
- 5. Validità, perdita e revoca dell’accreditamento
- 6. Accreditamento formatori
- 7. Accreditamento degli eventi e attività formative
- 8. Formazione continua e gratuità
- 9. Partecipazione degli iscritti ad eventi e attività formative
- 10. Attribuzioni del Consiglio Regionale dell’Ordine
- 11. Attribuzioni del Consiglio Nazionale
- 12. Entrata in vigore