VARIE: Glossario generale
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Potere di rimostranza (Servizio sociale)
(Organizzazione).Indica la possibilità di interloquire in merito ad un ordine d'ufficio. Se l'ordine è rinnovato per iscritto l'operatore ha il dovere di darvi esecuzione a meno che l'atto da eseguire non sia vietato dalla legge penale o sia un illecito amministrativo.
Potestà genitoriale (Famiglia)
Complesso di poteri e doveri attribuito ai genitori a protezione e tutela dei figli minori.Povertà assoluta (Povertà ed emarginazione)
Condizione economica di limitata abilità ad acquistare beni o servizi, definita indipendentemente dallo standard di vita medio della popolazione di riferimento. Viene determinata sulla base di un paniere di beni o servizi ritenuti essenziali, rivalutato negli anni per tener conto della variazione dei prezzi correntiPovertà relativa (Povertà ed emarginazione)
Limitata abilità ad acquistare beni o servizi, definita relativamente al reddito o al consumo medio o mediano della popolazione di riferimentoPrestazioni sanitarie a rilevanza sociale (Servizio sociale)
Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.(D.P.C.M. 14 febbraio 2001- Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)
Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (Servizio sociale)
Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
(D.P.C.M. 14 febbraio 2001 -Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)
Prestazioni socio-sanitarie (Servizio sociale)
Le prestazioni socio-sanitarie sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a:
a) funzioni psicofisiche;
b) natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;
c) modalità di partecipazione alla vita sociale;
d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.
(D.P.C.M 14 febbraio 2001 -Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)
Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (Servizio sociale)
Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.(D.P.C.M. 14 febbraio 2001 -Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)
Principio di Sussidiarietà (Servizio sociale)
Deriva dal latino "subsidiari" che significa "portare aiuto".E' il criterio di distribuzione delle competenze tra lo Stato e le autonomie locali (sussidiarietà verticale) per cui deve agire per primo l'ente più vicino al cittadino.
La collaborazione tra gli enti locali e le risorse formali ed informali del territorio per offrire servizi e prestazioni viene invece definita come sussidiarietà orizzonatale.
Il principio di sussidiarietà è stato formalmente introdotto nell'ordinamenti italiano dalla Legge 15 marzo 1997, n°59 (Bassanini) "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Problema (Bisogni)
Qualsiasi cosa che ostacola il raggiungimento di un certo risultato.Possono esserci problemi individuali o collettivi, problemi psicologici o collegati ad eventi esterni.
Procedimento amministrativo (Servizio sociale)
(Organizzazione).E' l'insieme di una pluralità di atti susseguenti e diversi tra loro, che nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia sono destinati allo stesso fine, e cioè alla produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie.