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La legge n.266/91: legge quadro sul volontariato

Il volontariato, con la legge n.266/91 da fatto solo metagiuridico, e le sue associazioni semplici espressioni della società civile, diventa soggetto giuridico che a pari di altri, in posizione autonoma, concorre a sostanziare il principio pluralistico previsto dalla Costituzione e determina insieme ai servizi pubblici il cosiddetto stato Sociale.

La legge, costituita da 17 articoli, presenta norme con differenti caratteristiche. Di queste, infatti, alcune definiscono quei principi che per diventare operativi devono attendere l’emanazione delle relative normative regionali, altre sono immediatamente applicabili senza ulteriori adempimenti.

Altre ancora contengono disposizioni che solo il legislatore statale può adottare e necessitano quindi dei decreti che il governo deve emanare. Tre di questi decreti sono stati già emanati: quello del Presidente del Consiglio per l’istituzione dell’osservatorio per il volontariato, quello del Ministero del Tesoro e quello del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per la costituzione dei fondi speciali e per la disciplina dell’assicurazione del personale che presta attività di volontariato.

Il Ministro delle Finanze non ha viceversa emanato ancora il decreto per le disposizioni atte a favorire le erogazioni liberali, ma ha diramato una circolare attuativa inerente le agevolazioni fiscali (circolare 25 febbraio 1992, n.3).

L’iter legislativo non si conclude quindi solo con l’emanazione della legge; molto già si discute sui decreti attuativi emanati e non può certo sfuggire l’importanza che rivestiranno i criteri con cui le singole regioni attueranno il registro del volontariato, strumento previsto dalla legge per regolamentare i rapporti tra il volontariato e le istituzioni.

La legge n.266/91 non si riferisce a tutto il volontariato, ma solo a quel volontariato che sceglie e ritiene opportuno entrare in rapporto con le istituzioni. L’articolo 2 definisce le caratteristiche di questo volontariato che deve svolgere la sua attività "in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indirettamente ed esclusivamente per fini di solidarietà".

Una serie di norme di questa legge riguarda infatti proprio la "persona" del volontario. Di queste alcune tendono a tutelarlo dai rischi che possono derivargli dalla sua attività attraverso l’obbligo di una forma assicurativa (art. 4); altre sono volte a promuovere e a valorizzarne la sua azione attraverso la formazione e la flessibilità degli orari di lavoro o possibili turnazioni, come previsto rispettivamente negli artt. 10 e 17.
Più numerose e specifiche, secondo lo spirito della legge, sono le norme che si riferiscono alle organizzazioni di volontariato .Di queste viene definito un profilo prendendone in considerazione i punti salienti: l’attività, la forma giuridica, i contenuti degli accordi o statuti, il possibile ambito di attività in strutture proprie o altrui, i soci e i collaboratori. Nell’art. 3 si legge: "è considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’art. 2 che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti [omissis] le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata".

Un’organizzazione, per essere definita "di volontariato", deve avvalersi quindi nella sua attività in modo determinante e prevalente della prestazione dei volontari.

Le norme più discusse e complesse sono certamente quelle che prevedono alcune forme di sostegno alle organizzazioni di volontariato nei loro rapporti con gli enti locali; molte di queste, tra l’altro, possono divenire operative, come si è visto, solo in seguito ai relativi decreti ministeriali. Le norme cui si ci riferisce prevedono:


Indice
A cura di:
Marta Caligiuri
Creation date : 2007-05-06 - Last updated : 2010-03-10

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