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L’evoluzione del pensiero giuridico italiano, dagli anni che seguono la fine della seconda guerra mondiale, diventa sempre più sensibile all’evoluzione sociale e ai bisogni popolari.
Il clima culturale, subisce svariate trasformazioni e in molti Stati europei si richiedono riforme radicali dei sistemi assistenziali, previdenziali e sanitari: il problema essenziale diviene quello di identificare, chi necessita di assistenza, e riconoscere tale necessità soggettiva, come diritto derivante dal suo stesso essere cittadino.
Nel nostro paese, tutti i diritti che ora si vengono affermando rientrano, infatti, in quel quadro di solidarietà sociale per cui "tutti i cittadini devono sentirsi legati per dare ciascuno il loro proporzionale contributo di sollievo", come si legge nel testo elaborato da una delle sottocommissioni incaricate di predisporre lo schema di Costituzione concernente i diritti e doveri sociali.(Rocchi s., 1993: p.31)
L’argomento assistenza e beneficenza è molto discusso anche in un’altra sottocommissione con lo scopo di arrivare a una definizione che fosse condivisa del concetto di assistenza che sempre meno evochi l’idea di una beneficenza che implicava la riconoscenza dovuta dall’assistito a chi lo assiste.
Furono enunciate, infatti, diverse formulazioni da Dossetti, Basso, Togliatti, La Pira, Moro. All’unanimità fu accolta quella di Togliatti che sembrava affermare con più chiarezza e decisione l’assistenza come diritto e lo Stato come soggetto a questo proposto.
Il tema fu ripreso all’inizio del maggio del 1947 dall’Assemblea costituente che elaborò quel nuovo concetto di assistenza che fu poi trasferito nella costituzione stessa (art. 38). Un concetto di assistenza il cui assunto è la solidarietà volta all’applicazione dei valori fondamentali richiamati dal dettato costituzionale:
I diritti dell’uomo da una parte e dall’altra i doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2); le pari dignità sociali e l’uguaglianza di tutti i cittadini; l’impegno dei pubblici poteri a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3).
L’avvento Costituzionale cambia radicalmente l’impostazione dello Stato, dove tra i diritti inviolabili della persona emergono anche quelli sociali e della comunità.
Al centro del sistema vi sono le comunità e le autonomie locali, alle quali viene così riconosciuta l’autonomia necessaria a promuovere un più ampio piano d’intervento all’interno dei servizi territoriali.
L’assistenza con il nuovo assetto costituzionale perde sempre di più quelle caratteristiche d discrezionalità, marginalità e beneficenza che fino a questo momento l’avevano contraddistinta per assumere invece una funzione strumentale e di ampio respiro...
"non si tratta soltanto di apprestare strutture e compiere interventi di risposta puntuale a bisogni individuali di volta in volta emergenti, ma di elaborare un sistema d’interventi organici e positivi, per garantire, promuovere e integrare i diritti sociali della persona e delle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità".(Garancini G., 1982: pag. 276)
Nonostante ciò, la politica del "rinvio" per difficoltà all’inizio anche obiettive, legate soprattutto alle esigenze della ricostruzione, ha lasciato per anni inattuate le indicazioni costituzionali; ma per quanto riguardo all’assistenza si è andato oltre ogni limite credibile se, a quarant’anni dalla Costituzione, la normativa in vigore è ancora quella di Crispi di cento anni fa.
In luogo, infatti, di un’organica riforma dell’intero settore dell’assistenza, ai nuovi bisogni che emergevano per il rapido mutamento della situazione sociale: (urbanizzazione, crescente industrializzazione, migrazione e mass media) lo stato inizia un’opera di legiferazione in campo assistenziale, che senza alcuna programmazione, hanno così contribuito ad allargare la costellazione degli enti assistenziali e delle stesse categorie degli assistiti.


Indice
A cura di:
Marta Caligiuri
Creation date : 2007-05-06 - Last updated : 2010-03-10

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