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Le fondazioni

Le fondazioni rappresentano uno strumento giuridico esistente nel nostro ordinamento giuridico nel libro primo al II capo del Codice Civile Italiano: come tale non si configura necessariamente come una soluzione "esclusiva" del terzo settore. Nel nostro paese infatti vi sono due tipi di fondazione quelle civili e quelle bancarie che sorgono grazie alla cosiddetta legge Amato del 1990 (L. n.218/1990).

Quella delle fondazioni, attualmente è la meno presente nel nostro paese mentre è molto diffusa nei paesi anglosassoni, nei paesi di common low. Si tratta di un soggetto atipico da osservare nell’ambito del terzo settore dal momento che si differenzia dagli altri attori per alcune caratteristiche. In merito a ciò è necessario chiarire i fattori che qualificano la fondazione come pertinente all’ambito del terzo settore e quelli che la distinguono dalle altre organizzazioni.

Non facciamo, quindi riferimento ad una soggettività sociale che già si mostra in modo inequivocabile come avviene, ad esempio, nel caso del volontariato organizzato o della cooperazione sociale. Infatti, mentre per queste ultime due realtà non c’è bisogno di aggiungere alcun termine per chiarire la loro afferenza al terzo settore, relativamente alle fondazioni, occorre, almeno, chiarire tale inclusione, attraverso un’aggettivazione: ad esempio, qualificando la fondazione con il termine "pro-sociale".

Entrando nello specifico dell’oggetto - fondazione come tale, ed esaminandone le caratteristiche distintive, salta subito agli occhi l’elemento patrimoniale come condizione necessaria per la sua costituzione. La presenza inevitabile contribuisce a differenziare la fondazione dagli altri ambiti del terzo settore per i quali il patrimonio può esserci o non esserci. E’ evidente che la presenza di un patrimonio rappresenta un elemento di sostegno e di rinforzo dell’iniziativa, ma quello che è importante sottolineare e che esso non è indispensabile a livello costitutivo e definitorio per altre soggettività di terzo settore, mentre è imprescindibile per le fondazioni.

Sempre nel merito degli elementi costitutivi della fondazione, un altro aspetto cruciale, oggetto di dibattito in ambito giuridico, è costituito dalla separazione tra ente ed associazione.
Anche in questo caso si segna una discontinuità con altri soggetti di terzo settore, in primis le associazioni.

La costituzione delle fondazioni, infatti, non richiede necessariamente l’attivazione di un processo associativo, invece indispensabili per altre realtà del terzo settore; in altri termini, nella fondazione l’elemento patrimoniale è preminente rispetto a quello associativo.
Diventa a questo punto discriminante, per comprendere l’afferenza al terzo settore, esaminarne la finalità: la finalizzazione di solidarietà sociale, di utilità sociale, propria della fondazione, è l’elemento che svela la pertinenza di uno strumento giuridico qual è la fondazione all’area del terzo settore e, al tempo stesso, indica una direzione verso cui orientarsi per comprendere il diffuso ricorso.

Sotto il profilo giuridico, la fondazione è, per il diritto civile, un’organizzazione stabile, predisposta per la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo di pubblica utilità, proprio per questo è rivolta a soddisfare bisogni collettivi.

Le fondazioni possono essere di tipo assistenziale, di natura culturale, di natura scientifica, ecc.; tecnicamente, la fondazione è collocata tra le istituzioni di carattere "privato" (art. 12 cc) ossia tra le organizzazioni collettive, attraverso le quali i privati perseguono obiettivi super individuali; il promotore di una fondazione può essere una persona fisica, una persona giuridica ed anche un ente pubblico, compreso lo Stato.

E’ curioso osservare inoltre che sia le fondazioni pro sociali sia le associazioni sono forme giuridiche molto simili ma è utile in questo lavoro presentare le differenze sociologiche che chiariscono ulteriormente.
Tra le due forme, rilevanti differenze che invitano ad un ripensamento complessivo sulla natura di ognuno dei due "istituti" sui diversi itinerari che li contraddistinguono e sulla funzione societaria che ognuno dei due svolge. Già nel momento costitutivo, nell’associazione, è presente uno scopo comune degli associati, nella fondazione lo scopo è individuale ed è quello stabilito dal fondatore.

La fondazione, al contrario dell’associazione, può essere costituita da una sola persona: inoltre, anche nel caso in cui la fondazione sia stata costituita da più persone, rilevanti sono le differenze circa la modalità di costituzione tra le due entità. Infatti, la promozione di una fondazione da parte di più persone non implica necessariamente l’avvio di un processo di "vita associativa" che invece è indispensabile per un’associazione.

Un’altra differenza sostanziale risiede nel fatto che il fondatore non partecipa alla gestione dei beni che destina allo scopo, mentre non è così per l’associazione nella quale il gruppo promotore può partecipare alle cariche rappresentative. Certo, le differenze si sfumano nel caso di una fondazione costituita da una pluralità di fondatori: in essa, il momento partecipativo riveste un ruolo fondamentale che analogamente all’associazione, tende ad essere l’elemento dinamico dell’ente.


Indice
A cura di:
Marta Caligiuri
Creation date : 2007-05-06 - Last updated : 2010-03-10

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