Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
Il decreto legislativo n.460 del 4 dicembre 1997 ha istituito le Onlus, acronimo che indica le Organizzazione non Lucrative di Utilità Sociale, introducendo quindi, non dei nuovi soggetti giuridici, ma delle qualifiche fiscali rappresentative di un regime tributario agevolato.
La normativa del 1997 ha specificato la natura giuridica dei soggetti che sono Onlus di diritto nell’art.10 (comma 1), che possono essere Onlus (comma 8), che non possono assolutamente essere Onlus (comma 10).
E nello specifico:
- Alcune categorie di enti che assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto), sono:
- le organizzazioni di volontariato
- le ONG
- le cooperative sociali
- i consorzi di cooperative sociali
- Altre categorie di enti hanno invece la possibilità di derogare al divieto di svolgere attività diverse da quelle previste tassativamente (sono le cosiddette ONLUS parziarie); si considerano tali:
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno (autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno).
- I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:
- associazioni riconosciute e non riconosciute
- comitati
- fondazioni (fondazione)
- società cooperative
- altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
- I soggetti espressamente esclusi sono:
- enti pubblici
- società commerciali, diverse da quelle cooperative
- fondazioni bancarie
- partiti e movimenti politici
- sindacato
- associazioni dei datori di lavoro e di categoria
I soggetti che non accedono automaticamente al regime delle Onlus, per ottenere tale qualifica devono rispettare determinati requisiti che riguardano i settori di attività, le finalità, obblighi e prescrizioni.
Al fine di acquisire la qualifica tributaria è necessario che gli enti richiedenti abbiano una serie di requisiti.
- svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale - l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura (non profit);
- l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge del 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell’acronimo "ONLUS".
L’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
- Introduzione
- Contesto storico di riferimento
- Nascita e sviluppo dello "Stato del benessere"
- La tradizione volontaria
- Il volontariato: una nuova area culturale
- Il terzo settore
- La Composizione del Terzo settore in Italia: Tipologia delle organizzazioni.
- Il confronto
- Spunti di riflessione
- Bibliografia