SERVIZIO SOCIALE: Codice deontologico
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Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente
Capo I
Diritti degli utenti e dei clienti11.- L’assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto.
12.- Nella relazione di aiuto l’assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell’intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.
13.- L’assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito della propria attività professionale, deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l’accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.
14.- L’assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.
15.- L’assistente sociale che nell’esercizio delle sue funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l’utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l’interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare
16.- L’assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante l’intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca.
Capo II
Regole generali di comportamento dell’assistente sociale17.- L’assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.
18.- L’assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.
19.- Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l’assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l’interesse dell’utente o del cliente lo esiga, l’assistente sociale trasferisce, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.
20.- L’assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore di funzioni di controllo o di tutela, deve informare gli interessati delle implicazioni derivanti da questa specifica funzione nella relazione professionale.
21.- L’assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio.
22.- Nel rapporto professionale l’assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.
Capo III
Riservatezza e segreto professionale23.- La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell’utente e del cliente e dovere dell’assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.
24.- La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l’assistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l’esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
25.- L’assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza al giudice e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell’esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.
26.- L’assistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l’identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.
27.- L’assistente sociale che nell’esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:
- rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali;
- richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell’incapace nell’esclusivo interesse degli stessi;
- autorizzazione dell’interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione;
- rischio grave per l’incolumità dell’assistente sociale.
29.- La collaborazione dell’assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.
30.- L’assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell’intervento.
31.- Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.
32.- La sospensione dall’esercizio della professione non esime l’assistente sociale dagli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall’Albo.
Titolo I - Definizione e potestà disciplinare
Titolo II - Principi
Titolo III - Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente
Titolo IV - Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società
Titolo V - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo VI - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro
Titolo VII - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della professione
Disposizioni finali: Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare agli iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sul Codice.
Sanzioni disciplinari e procedure - art.17 DM 615/94