SERVIZIO SOCIALE: Codice deontologico
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La responsabilità dell’assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Capo I
Rapporti con i colleghi ed altri professionisti41.- L’assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione. L’assistente sociale si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell’interesse dell’utente, del cliente e della comunità professionale.
42.- L’assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.
43.- L’assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l’obbligo di segnalare la situazione all’Ordine o Collegio professionale competente.
Titolo I - Definizione e potestà disciplinare
Titolo II - Principi
Titolo III - Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente
Titolo IV - Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società
Titolo V - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo VI - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro
Titolo VII - La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della professione
Disposizioni finali: Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare agli iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sul Codice.
Sanzioni disciplinari e procedure - art.17 DM 615/94