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Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale

La legge del 23 marzo 1993, n. 84 (link alla legge) ha riconosciuto ufficialmente la professione di assistente sociale e ha istituito l’Albo professionale a cui si accede superando l’Esame di Stato.

Lo scopo principale dell’Esame di Stato è quello di permettere allo studente, ora assistente sociale, di dimostrare la sua consapevolezza e le sue conoscenze sul ruolo professionale che andrà a ricoprire e garantire così al cittadino un professionista esperto e competente.

Il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155 (link alla legge) ha sancito il regolamento per l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di assistente sociale. Con la riforma universitaria, è stato necessario recare delle modifiche al suddetto decreto. Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (link alla legge), disciplina sui nuovi requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove.

Nell’Albo professionale sono state istituite due sezioni a seconda del diverso titolo di accesso:

«Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito Esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere»1.

L’Esame di Stato può essere svolto presso qualsiasi sede indipendentemente dalla propria residenza e/o domicilio. I tempi e le modalità di svolgimento relativi alle due sessioni annuali vengono specificati nell’Ordinanza Ministeriale annualmente emanata (Ordinanza Ministeriale 2006).

Superato l’Esame di Stato, l’abilitato è tenuto a pagare la tassa di abilitazione all’esercizio della professione mediante la quale sarà iscritto all’Albo professionale degli assistenti sociali. L’iscrizione all’Albo viene deliberata dal Consiglio Regionale con apposito atto, rilasciando il Tesserino d’Iscrizione. Un requisito indispensabile è la residenza o il domicilio professionale nella Regione scelta.

Il Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione è rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Tale rilascio ha luogo mediamente dopo 4-5 anni dal conseguimento dell’Abilitazione, per cui è possibile ottenere dall’Università in cui è stato sostenuto l’esame il rilascio del Certificato Sostitutivo del suddetto diploma.


Note:

1 Art. 3, comma 4, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. su

A cura di:
Angela Paparella
Creation date : 2007-02-25 - Last updated : 2010-03-09

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